Onorevoli Colleghi! - La legge 8 febbraio 2006, n. 54, disciplinando l'affidamento condiviso dei figli, ha realizzato una piccola rivoluzione in materia di diritto di famiglia, introducendo nuove disposizioni e nuovi princìpi tanto nel codice civile quanto nel codice di procedura civile.
      La nuova normativa ha previsto, quale regola generale, l'affidamento dei figli a entrambi i genitori, separati o divorziati, ai quali è riconosciuto l'esercizio congiunto della potestà al fine di renderli corresponsabili nell'educazione della prole.
      Nell'ottica di un confronto aperto e costruttivo tra coniugi separati o divorziati, al fine di garantire un maggiore equilibrio ai figli, vittime dell'alta conflittualità dei propri genitori, interviene la nuova pratica della mediazione familiare, tendente a creare una nuova cultura della separazione.
      La nuova legge, in materia di diritto di famiglia, accoglie la mediazione familiare come opportunità. Frequentemente, in caso di conflitto familiare, la via giudiziaria viene privilegiata con l'intervento di giudici non sempre specializzati in materia, i quali si trovano a incidere nell'intimità delle relazioni affettive tra le parti.
      Si impone, pertanto, la necessità di istituzionalizzare l'attività professionale del mediatore familiare, già esistente e operante ma non regolamentata a livello nazionale, in quanto vi è il rischio concreto che la pratica della mediazione familiare si diffonda nel nostro Paese in modo improvvisato, attraverso la riconversione

 

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disinvolta di approcci e di competenze diversi.
      L'obiettivo essenziale è quello di creare figure professionali dotate di specifiche conoscenze, formate secondo parametri scientifici e culturali controllati e verificati, la cui attività è monitorata nel tempo.
      La presente proposta di legge è strutturata nel seguente modo: all'articolo 1 sono previste le finalità della legge che è volta a regolamentare, nel quadro delle iniziative a sostegno della coppia e della famiglia, l'attività del mediatore familiare.
      Tali attività, descritte nell'articolo 2, consistono nell'assistenza, specializzata e qualificata, ai coniugi e ai figli nell'ambito delle procedure di separazione e di divorzio, contribuendo a costruire forme di negoziazione tra le parti in conflitto per ristabilire le relazioni genitoriali e materiali, assicurando, così, una frattura meno traumatica del nucleo familiare.
      Pertanto, per regolamentare l'attività di questa figura professionale l'articolo 3 prevede l'istituzione di un'Associazione nazionale a cui gli esercenti l'attività di mediatore familiare sono tenuti a iscriversi.
      L'Associazione nazionale dei mediatori familiari (articolo 4) è fornita di una propria autonomia patrimoniale e finanziaria e determina, nel rispetto delle leggi in materia, con il proprio statuto, la sua organizzazione.
      Successivamente, l'articolo 5 della presente proposta di legge prevede i requisiti di accesso all'esame di abilitazione (di cui all'articolo 6) e di iscrizione all'Associazione nazionale.
      Gli articoli 7 e 8 regolamentano le sanzioni disciplinari e le ipotesi di incompatibilità dell'attività di mediatore con altre professioni.
      È affidata al Ministro della giustizia l'attività di vigilanza, di monitoraggio, di divulgazione e di sostegno dell'attività del mediatore familiare (articolo 9).
      Infine, all'articolo 10 è prevista la copertura finanziaria a decorrere dall'anno 2007.
 

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